Milano, 9 giugno 2020
All’attenzione di Regione Lombardia
Attilio Fontana Presidente Regione Lombardia
Stefano Bolognini Assessore alle politiche sociali, abitative e disabilità
Oggetto: profili di illegittimità dei requisiti previsti per le misure B1) e B2) di cui alle delibere 2720/2019 e 2862/2020 per l’accesso al FNA (triennio 2019-2021)
Le scriventi organizzazioni, che operano nel campo della tutela dei diritti delle persone con disabilità e del contrasto alle discriminazioni fondate sulla disabilità, anche in seguito alla nostra ultima lettera del 23 aprile 2020, sottopongono all’attenzione della Giunta regionale alcuni profili di illegittimità contenuti nelle recenti delibere adottate e che regolano l’accesso al Fondo per le non Autosufficienze (FNA) per il triennio 2019-2021.
Ci si riferisce a quanto previsto dalla DGR 2720 del 23/12/2019 e alle successive integrazioni ad essa introdotte dalla DGR 2862 del 18/2/2019, in merito ai requisiti di accesso ai contributi statali allocati e attuati attraverso misure di carattere economico, denominate misura B1 e misura B2, volte ad assicurare un sostegno alle persone affette da disabilità grave e gravissima così che esse possano realizzare un progetto di vita indipendente.
In particolare:
- Pur riconoscendo espressamente che ai fini dell’accesso alla misura B1 per i beneficiari maggiorenni sia valorizzato l’ISEE sociosanitario, contraddittoriamente la delibera impone la presentazione anche dell’ISEE ordinario, segnalato addirittura a pena di esclusione, utilizzato quale criterio ordinatorio qualora se ne ravvisasse la necessità per scarsità di risorse, ponendosi così in aperto contrasto con l’art. 2 DPCM 159/2013 che chiarisce come la determinazione e l’applicazione dell’indicatore ai fini dell’accesso alle prestazioni sociali agevolate, nonché della definizione del livello di compartecipazione al costo delle medesime, costituisce livello essenziale delle prestazioni, ai sensi dell’art. 117, co. 2, lett. m) Cost.
- La limitazione della possibilità di realizzare il proprio progetto di vita indipendente senza il supporto del caregiver familiare, alle persone con disabilità gravissima, con capacità di esprimere la propria volontà, appare francamente contraddittorio, discriminatorio e comunque in contrasto con la Convenzione di New York 13/12/2006 sui diritti delle persone con disabilità che nel riaffermare, all’art. 12, che le persone con disabilità hanno il diritto di essere riconosciute ovunque quali persone di fronte alla legge impone di riconoscere che le persone con disabilità godano della capacità legale su base di eguaglianza rispetto agli altri in tutti gli aspetti della vita.
- Tra i requisiti previsti per l’accesso ai contributi della misura B1) a favore delle persone in condizione di disabilita gravissima è indicato, nell’allegato b) alla DGR 2862/2020, quello della residenza di almeno due anni nel territorio regionale. Laddove si tratti di prestazioni essenziali e situazioni di bisogni che godono di tutela costituzionale, come è pacifico nel caso di specie, la costante giurisprudenza di merito e legittimità, nonché i numerosi interventi della Corte costituzionale, hanno riscontrato l’irragionevolezza di requisiti attinenti alla durata della residenza nel territorio della persona richiedente.
Una tale previsione «introduce nel tessuto normativo elementi di distinzione arbitrari, non essendovi alcuna ragionevole correlazione tra la durata della residenza e la situazione di bisogno e disagio» (così Corte cost., 40/2011).
Come di recente affermato dalla Corte costituzionale (sent. 44/2020) la “residenza protratta integra una condizione che può precludere in concreto a un determinato soggetto l’accesso alle prestazioni pubbliche sia nella regione di attuale residenza sia in quella di provenienza (nella quale non è più residente), con la conseguenza che le norme che introducono tale requisito vanno «vagliate con particolare attenzione, in quanto implicano il rischio di privare certi soggetti dell’accesso alle prestazioni pubbliche solo per il fatto di aver esercitato il proprio diritto di circolazione o di aver dovuto mutare regione di residenza» (sentenza n. 107 del 2018)”.
Alla luce di queste considerazioni, invitiamo la Giunta ad adottare entro 7 giorni le opportune modiche al fine di rimuovere i predetti illegittimi requisiti.
Ringraziando per la cortese attenzione, restiamo a Vostra disposizione per ogni opportuno chiarimento, precisando sin d’ora che in assenza di sollecito riscontro, ci vedremo costretti ad impugnare i provvedimenti lesivi degli interessi delle persone con disabilità che rappresentiamo e comunque ad agire in giudizio anche in virtù della legittimazione ad agire che è attribuita dalla Legge 67/2006.
Cordiali saluti
LEDHA – Lega per i diritti delle persone con disabilità
AISLA – Associazione Italiana Sclerosi Laterale Amiotrofica
AISM – Coordinamento regionale Lombardia Associazione Italiana Sclerosi Multipla
ANFFAS Lombardia – Associazione di famiglie di persone con disabilità intellettiva e relazione
ANGSA Lombardia – Associazione Nazionale Genitori Soggetti Autistici Associazione Famiglie SMA
Associazione Aldo Perini
AUS Niguarda – Associazione Unità Spinale
Comitato 16 novembre
Comitato Lombardo per la Vita Indipendente
Comitato Uniti per l’Autismo
Huntington ONLUS – La Rete Italiana della Malattia di Huntington
UILDM – Comitato Regionale Lombardo Unione Lotta alla Distrofia Muscolare