Risposta del Tar in merito al ricorso sull’illegittimità del DGR del FNA

L’avvocato Francesco Trebeschi comunica quanto segue:

” il TAR di Milano ha ritenuto che il ricorso presentasse profili di complessità che non si prestavano ad adeguata trattazione in sede cautelare, che è inevitabilmente sommaria. In quelle situazioni l’art. 55 co. 10 del codice del processo amministrativo prevede che Il tribunale amministrativo regionale, in sede cautelare, se ritiene che le esigenze del ricorrente siano apprezzabili favorevolmente e tutelabili adeguatamente con la sollecita definizione del giudizio nel merito, fissa con ordinanza collegiale la data della discussione del ricorso nel merito. E’ quello che ha stabilito il TAR ritenendo che gli interessi dei ricorrenti potessero essere adeguatamente tutelati attraverso una sollecita fissazione dell’udienza di merito che è stata fissata per al prossimo 9.3.2021.
Avremo quindi termine fino a 40 giorni liberi prima per il deposito di documenti, 30 per memorie e 20 per repliche. Dovremo anche vigilare in merito all’approvazione di ulteriori delibere, che incidano sulla disciplina perché ove comunque lesive, abbiamo l’onere di impugnarle con ricorso per motivi aggiunti. E’ verosimile che ciò si verifichi quantomeno in relazione alla rinnovazione delle misure per l’anno 2021.”

Si allegano i documenti del TAR: