C’è una bella notizia: con la sentenza n. 1739 del 30/9/2020 il Tar della Lombardia ha condannato il Comune di Milano a rimborsare le cifre che non sono state versate al ricorrente, persona con disabilità che si è vista negare per diversi anni il riconoscimento al diritto della misura B2.
Ce lo racconta in un suo articolo del 3 novembre su “L’Espresso” il protagonista della vicenda, Gianfranco Falcone.
Con questa sentenza il Tar ha annullato la Determinazione Dirigenziale e una parte della Delibera della Giunta Comunale.
Ha inoltre fatto chiarezza su alcune delibere della Regione Lombardia che parrebbero richiedere l’isee ordinario anche a chi, come l’autore dell’articolo, è disabile, maggiorenne, non coniugato e senza figli. Il Comune, chiedendo l’isee ordinario, spiega il Tar, si discosta “dai criteri vincolanti descritti dal DPCM numero 159 del 2013, che costituiscono […] espressione degli inderogabili “livelli essenziali delle prestazioni”, la cui disciplina spetta in via esclusiva allo Stato.”
Il Tar ha dato ragione al ricorrente nel sostenere che la misura B2 è una prestazione agevolata di natura sociosanitaria, per la quale non si deve chiedere l’isee ordinario, e non una prestazione sociale agevolata. Più chiaro di così!
Ma la soddisfazione non è finita se si considera che alla richiesta di vedersi riconosciuto il danno il Comune rispondeva che “non sarebbe comunque possibile attribuire la quota del beneficio stesso, in assenza di idonea rendicontazione della spesa sostenuta”. Ma il Tar ha sostenuto: “il danno ingiusto di natura patrimoniale che deve essere in questa sede risarcito equivalente, e che può essere senz’altro commisurato, in via equitativa, all’importo totale della somma che il ricorrente avrebbe ricevuto, fino all’esecuzione del dictum cautelare, se il Comune avesse correttamente interpretato il dato normativo di riferimento. La mancata attribuzione del beneficio ha infatti costretto il ricorrente ha sopperire alla presenza di un assistente fisso e qualificato con soluzioni alternative che hanno senz’altro comportato un costo, in termini economici, assimilabile al valore dell’aiuto non più utilizzabile”.
Potremmo contentarci di chiudere in bellezza con la notizia che l’Amministrazione Comunale è stata anche condannata al pagamento delle spese processuali. Purtroppo le dolenti note non sono terminate: l’autore ci fa sapere che la domanda del 2020 per ottenere i titoli sociali sembra presentare gli stessi problemi, tanto che i suoi avvocati stanno presentando un altro ricorso.
Possiamo lasciarci scoraggiare da questo triste finale?! Non deve sembrarci retorico rispondere che più persone con disabilità sapranno far tesoro di questa sentenza, corroborando la presentazione delle loro domande, citandola, meglio ancora se intentando cause simili, tanto più daremo forza al diritto, anche a vantaggio di chi ancora non sa come orientarsi nel labirinto crudele delle politiche sociali.
Ida Sala