Statuto ENIL Lombardia

STATUTO DI ASSOCIAZIONE

COSTITUITA IN FORMA DI ENTE DEL TERZO SETTORE AI SENSI DEL D.LGS. 117/2017

Art. 1 – Denominazione e sede

1. È costituita, in forma di Ente del terzo settore, l’associazione non riconosciuta denominata: «ENIL Lombardia» di seguito, in breve, “associazione”.

2. L’Associazione acquisirà la qualifica di Ente del terzo settore con l’iscrizione al Registro Unico Nazionale del Terzo settore previsto dal Decreto Legislativo 117/17, a seguito della quale l’associazione dovrà indicare gli estremi dell’iscrizione stessa negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico. A seguito dell’iscrizione nel Registro l’Associazione integrerà la propria denominazione con «Ente del Terzo Settore» o «ETS». Sino alla costituzione del Registro l’associazione opera quale ente associativo generico ai sensi del Decreto legislativo 460/1997

3. L’associazione ha sede legale nel Comune di Settimo Milanese  e la sua durata è illimitata.

4. Il trasferimento della sede legale all’interno dello stesso Comune non comporta modifica statutaria e può essere deliberato dall’Organo di Amministrazione.

Art. 2 – Finalità

1. L’associazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

In particolare lo scopo sociale è:

riconoscimento e attuazione del diritto:

  • alla vita indipendente per le persone con disabilità in applicazione della Convenzione ONU,
  • all’assistenza personale autogestita e autodeterminata,
  • alla mobilità, inteso sia come diritto all’accesso e alla fruizione dei mezzi di trasporto che come diritto all’accesso e alla fruizione delle vie di mobilità nell’ambiente costruito (strade, marciapiedi, attraversamenti pedonali, ecc.),
  • all’accesso e alla visitabilità di tutti gli edifici pubblici o aperti al pubblico,
  • a ogni tipo di ausilio personalizzato che renda l’esistenza meno sofferente e faciliti l’inclusione,

in conclusione contrasto a ogni forma di discriminazione, ghettizzazione, segregazione delle persone con disabilità.

Art 3 – Attività di interesse generale

1. L’associazione, nel perseguire le finalità di cui sopra, svolge in via esclusiva o principale le seguenti attività di interesse generale:

a) interventi e servizi sociali ai sensi dell’articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;

i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;

u) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo;

w) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all’articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all’articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;

2. In particolare l’associazione si propone di:

a) sensibilizzare le persone con disabilità a perseguire, sulla base dell’uguaglianza con tutti i cittadini Italiani, il diritto all’inclusione sociale

b) sensibilizzare le persone con disabilità a conoscere i diritti enunciati e promossi dalla Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità.

c) sensibilizzare la classe politica nazionale e lombarda sul diritto all’inclusione sociale e alla vita indipendente attraverso l’esigibilità

1. dell’assistenza personale autogestita

2. dell’eliminazione di barriere architettoniche

3. degli ausili personalizzati

d) sensibilizzare l’opinione pubblica sui diritti delle persone con disabilità.

e) rendere esigibile il diritto alla vita indipendente attraverso l’assistenza personale autogestita

f) effettuare percorsi educativi per sensibilizzare sul tema della disabilità

Art. 4 – Attività diverse

1. L’associazione può esercitare attività diverse da quelle di interesse generale individuate nell’art. 3 purché assumano carattere strumentale e secondario nel pieno rispetto di quanto stabilito dall’art. 6 del D.lgs. 117/2017 e relativi provvedimenti attuativi.

2. L’organo di amministrazione documenta il carattere secondario e strumentale delle attività di cui al presente articolo, a seconda dei casi, nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio.

Art. 5 – Raccolta fondi

1. L’associazione può realizzare attività di raccolta fondi anche in forma organizzata e continuativa al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

Art. 6 – Ammissione

1. Possono aderire all’associazione tutte le persone fisiche condividono le finalità dell’Associazione e partecipano alle sue attività con le loro opere, competenze e conoscenze.

2. Il genitore o chi ne fa le veci sottoscrive per conto del socio minorenne la domanda di adesione e rappresenta il minore a tutti gli effetti nei confronti dell’associazione e risponde per tutte le sue obbligazioni.

3. L’associazione può prevedere anche l’ammissione come associati di altri Enti di Terzo settore.

4. Il numero degli associati è illimitato.

5. I soci sono tutti coloro che hanno partecipato alla costituzione o che hanno presentato domanda in un momento successivo e, impegnandosi a rispettare lo scopo sociale e a seguire le direttive dell’Associazione, vengono ammessi a farne parte dall’organo di amministrazione.

6. L’ammissione all’associazione è deliberata dall’organo di amministrazione, comunicata all’interessato e annotata nel libro degli associati. In caso di rigetto l’organo di amministrazione deve, entro sessanta giorni, comunicare la deliberazione, con le specifiche motivazioni, all’interessato.

7. L’interessato, ricevuta la comunicazione di rigetto, ha sessanta giorni per chiedere che si pronunci l’Assemblea in occasione della prima convocazione utile.

8. Ciascun associato ha diritto di voto. Sono escluse partecipazioni temporanee alla vita dell’Associazione.

Art. 7 – Diritti e doveri dei soci

1. I soci sono chiamati a contribuire alle spese annuali dell’associazione con la quota sociale ed eventuali contributi finalizzati allo svolgimento delle attività associative. Tali contributi non hanno carattere patrimoniale e sono deliberati dall’Assemblea.

2. La quota sociale è annuale, non è trasferibile, non è restituibile in caso di recesso, di decesso* o di perdita della qualità di associato e deve essere versata entro il termine stabilito annualmente dall’Assemblea convocata per l’approvazione del bilancio consuntivo.

3. L’associazione garantisce uguali diritti e doveri a ciascun socio escludendo ogni forma di discriminazione.

4. Ciascun associato ha diritto:

a)           di partecipare alle Assemblee, di esprimere il proprio voto in Assemblea direttamente o per delega e di presentare la propria candidatura agli organi sociali;

b)           di essere informato sulle attività dell’associazione e controllarne l’andamento;

c)           di partecipare alle attività promosse dall’associazione;

d)           di conoscere l’ordine del giorno delle Assemblee;

e)           di recedere in qualsiasi momento.

5. Ciascun associato ha il dovere di:

a)           rispettare il presente statuto, gli eventuali regolamenti interni e, quanto deliberato dagli organi sociali;

b)           attivarsi, compatibilmente con le proprie disponibilità personali e con la propria attività gratuita e volontaria, per il conseguimento dello scopo;

c)           versare la quota associativa secondo l’importo stabilito dall’Assemblea.

Art. 8 – Perdita della qualifica di socio

1. La qualità di socio si perde in caso di decesso, di scioglimento, recesso o esclusione.

2. L’associato può in ogni momento recedere senza oneri dall’associazione dandone comunicazione scritta all’Organo di Amministrazione. Il recesso non comporta la restituzione della quota associativa o di altre somme eventualmente versate all’associazione. Le dimissioni diventano effettive nel momento in cui la comunicazione perviene all’Organo di Amministrazione, ma permangono in capo all’associato le obbligazioni eventualmente assunte nei confronti dell’associazione.

3. L’associato, che contravviene ai doveri stabiliti dallo statuto o alle decisioni deliberate dagli organi sociali, può essere escluso dall’associazione stessa. In particolare l’Organo di Amministrazione può deliberare l’esclusione in caso di mancato versamento della quota associativa entro il termine previsto.

4. La perdita di qualifica di associato è deliberata dall’Organo di Amministrazione.

5. La delibera dell’Organo di Amministrazione che prevede l’esclusione dell’associato deve essere comunicata al soggetto interessato il quale, entro trenta (30) giorni da tale comunicazione, può ricorrere o all’Assemblea degli associati mediante raccomandata o PEC inviata al Presidente dell’Associazione.

6. L’Assemblea delibera solo dopo aver ascoltato, con il metodo del contraddittorio, gli argomenti portati a sua difesa dall’interessato.

Art. 9 – Attività di volontariato

1. L’Ente del Terzo Settore può avvalersi della prestazione di volontari. L’attività di volontariato è prestata in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fine di lucro neppure indiretto ed esclusivamente per fini di solidarietà.

2. Le prestazioni fornite dai volontari sono a titolo gratuito e non possono essere retribuite neppure dal beneficiario. Ai volontari possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per le attività prestate, nei limiti e alle condizioni definite preventivamente dall’Organo di Amministrazione o in un eventuale regolamento approvato dall’Assemblea. Le attività dei volontari sono incompatibili con qualsiasi forma di lavoro subordinato e autonomo e con ogni altro rapporto di contenuto patrimoniale con l’associazione.

3. I volontari devono essere assicurati contro gli infortuni e le malattie connesse allo svolgimento delle attività di volontariato nonché per la responsabilità civile verso i terzi.

Art. 10 – Organi sociali

1. Gli organi dell’associazione sono:

a)           l’Assemblea dei soci;

b)           l’Organo di Amministrazione;

c)           il Presidente;

d)           l’Organo di Controllo, nei casi previsti dalla legge;

il Revisore Legale, nei casi previsti dalla legge.

2. Gli organi sociali hanno la durata di quattro esercizi e i loro componenti possono essere riconfermati.

3. Fatta eccezione per l’Organo di Controllo e per il Revisore Legale, i componenti degli organi sociali non percepiscono alcun compenso. Ad essi possono, tuttavia, essere rimborsate le spese effettivamente sostenute e documentate per l’attività prestata ai fini dello svolgimento della loro funzione.

Art. 11 – Assemblea

1. L’associazione è dotata di un ordinamento democratico che garantisce la partecipazione, il pluralismo e l’uguaglianza dei soci.

2. L’Assemblea è l’organo sovrano dell’associazione ed è composta da tutti gli associati. Essa è il luogo fondamentale di confronto, atto ad assicurare una corretta gestione dell’associazione. Ogni socio ha diritto ad esprimere un voto.

a)          

3. Agli associati Enti del Terzo settore possono essere attribuiti più voti, sino ad un massimo di cinque, in proporzione al numero dei loro associati. La determinazione del numero dei voti agli Enti del Terzo settore e il criterio della proporzionalità è definito nel regolamento interno.

4. L’Assemblea è presieduta dal presidente dell’associazione o, in sua assenza, dal vicepresidente.

5. I soci possono farsi rappresentare in Assemblea solo da altri soci, conferendo loro delega scritta.

Ciascun associato può rappresentare fino ad un massimo di tre associati.

6. Non può essere conferita la delega ad un componente dell’Organo di Amministrazione o di altro organo sociale o a un dipendente.

7. Sono ammessi al voto gli associati che hanno acquisito tale qualifica dal momento dell’approvazione dell’Organo di Amministrazione.

8. È possibile intervenire in assemblea mediante mezzi di telecomunicazione ovvero l’espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, previa verifica dell’identità dell’associato.

Art. 12 – Competenze dell’Assemblea

1. L’Assemblea ordinaria ha il compito di:

a)           eleggere e revocare i componenti dell’organo di amministrazione scegliendoli tra i propri associati;

b)           eleggere e revocare, quando previsto dalla legge, i componenti dell’Organo di Controllo e/o il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;

c)           approvare il programma di attività per l’anno successivo;

d)           approvare il rendiconto/bilancio di esercizio e la relazione di missione;

e)           deliberare in merito alla responsabilità dei componenti dell’organo di amministrazione ed a conseguenti azioni di responsabilità nei loro confronti in caso di danni, di qualunque tipo, derivanti da loro comportamenti contrari allo statuto o alla legge;

f)            deliberare, quando richiesto e, in ultima istanza, sui provvedimenti di rigetto della domanda di adesione all’associazione o delibere di esclusione, garantendo ad esso la più ampia garanzia di contraddittorio;

g)           ratificare i provvedimenti di competenza dell’Assemblea adottati dall’Organo di Amministrazione per motivi di urgenza;

h)           approvare eventuali regolamenti interni predisposti dall’Organo di Amministrazione;

i)            deliberare l’ammontare del contributo associativo;

j)            deliberare sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall’atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

2. L’Assemblea straordinaria ha il compito di:

a)           deliberare sulle modificazioni dello statuto;

b)           deliberare lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell’associazione.

Art. 13 – Convocazione dell’Assemblea

1. L’Assemblea è convocata dal Presidente dell’associazione in via ordinaria, almeno una volta all’anno, e comunque ogni qualvolta si renda necessaria per le esigenze dell’associazione.

2. L’Assemblea si riunisce, altresì, su convocazione del presidente o su richiesta motivata e firmata da almeno un decimo (1/10) degli associati, oppure da almeno un terzo (1/3) dei componenti dell’Organo di Amministrazione.

3. L’Assemblea è convocata, almeno 30 (trenta) giorni prima della riunione, mediante comunicazione scritta dell’avviso di convocazione inviata tramite lettera o con altro mezzo anche elettronico che certifichi la ricezione della comunicazione da parte dei destinatari, e mediante affissione, nello stesso termine, presso la sede dell’associazione. L’avviso di convocazione deve contenere l’indicazione dell’ordine del giorno, del luogo, dell’ora e della data dell’adunanza.

Art. 14 – Validità dell’Assemblea e modalità di voto

1. L’Assemblea ordinaria è regolarmente costituita, in prima convocazione, con la presenza della metà più uno degli associati presenti in proprio o con qualsiasi mezzo di telecomunicazione che garantisca l’identità della persona o per delega e, in seconda convocazione, qualunque sia il numero degli associati presenti in proprio o per delega.

2. L’Assemblea ordinaria delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza degli associati presenti.

3. L’Assemblea straordinaria è convocata per deliberare in merito alla modifica dello Statuto o alla trasformazione o allo scioglimento e liquidazione dell’Associazione o alla sua fusione o scissione.

4. Fatto salvo quanto previsto dal comma successivo, l’Assemblea straordinaria delibera con la presenza della maggioranza assoluta dei soci iscritti nell’apposito libro dei soci in regola con la quota associativa il voto favorevole dei tre quarti (3/4) dei presenti o con modalità telematica.

5. In caso di scioglimento, l’Assemblea straordinaria delibera con il voto favorevole di almeno i tre quarti (3/4) dei soci iscritti nell’apposito libro dei soci.

6. All’apertura di ogni seduta, l’Assemblea elegge un segretario il quale redige il verbale e lo sottoscrive unitamente al Presidente.

7. I componenti dell’Organo di Amministrazione non hanno diritto di voto nelle deliberazioni di approvazione del bilancio consuntivo e della relazione sull’attività svolta e in quelle che riguardano la loro responsabilità.

8. Gli associati che abbiano un interesse in conflitto con quello della associazione, devono astenersi dalle relative deliberazioni.

9. I voti sono palesi tranne che riguardino persone, nel qual caso si potrà procedere, previa decisione a maggioranza dei presenti, a votazione segreta.

10. Di ogni riunione dell’Assemblea viene redatto un verbale che, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario, è conservato presso la sede dell’associazione e trascritto nel libro delle Assemblee dei soci. Può essere visionato da tutti i soci secondo quanto stabilito nell’art. 22 comma 5. Le decisioni dell’Assemblea impegnano tutti i soci.

Art. 15 – Organo di Amministrazione

1. L’Organo di Amministrazione è l’organo di governo dell’associazione. Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico Nazionale del Terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

2. Esso opera in attuazione degli indirizzi statutari nonché delle volontà e degli indirizzi generali dell’Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere revocato.

3. L’Organo di Amministrazione è formato da un minimo di 3 ad un massimo di 7 componenti, eletti dall’Assemblea tra gli associati. L’Organo di Amministrazione elegge tra i suoi componenti il presidente e il vicepresidente.

4. Non può essere nominato consigliere, e se nominato decade dal suo ufficio, l’interdetto, l’inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che comporta l’interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l’incapacità ad esercitare uffici direttivi.

5. I componenti dell’Organo di Amministrazione svolgono la loro attività gratuitamente, rimangono in carica per la durata di quattro esercizi e possono essere rieletti.

Art. 16 – Competenze dell’Organo di Amministrazione

1. L’Organo di Amministrazione ha il compito di:

a)           compiere tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione ad eccezione di quelli che la legge o lo statuto riservano all’Assemblea;

b)           deliberare in merito alle limitazioni del potere di rappresentanza dei consiglieri;

c)           amministrare, curando la realizzazione delle attività sociali e disponendo delle risorse economiche;

d)           predisporre gli eventuali regolamenti interni per la disciplina del funzionamento e delle attività dell’associazione da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea;

e)           predisporre e sottoporre all’approvazione dell’Assemblea il il programma di attività e il bilancio consuntivo;

f)            proporre all’assemblea dei soci l’ammontare della quota sociale annuale*;

g)           gestire la contabilità e redigere la bozza del bilancio consuntivo nonché la relazione di missione sull’attività svolta;

h)           determinare il programma di lavoro in base alle linee di indirizzo contenute nel programma generale approvato dall’Assemblea, promuovendo e coordinando l’attività e autorizzando la spesa;

i)            accogliere o respingere le domande degli aspiranti soci;

j)            deliberare in merito all’esclusione di soci;

k)           proporre all’Assemblea ordinaria i provvedimenti disciplinari e di esclusione dei soci;

l)            eleggere il Presidente e il Vice Presidente o più Vice Presidenti;

m)         se necessario nominare il Segretario e il Tesoriere o il Segretario/Tesoriere che può essere scelto anche tra le persone non componenti l’Organo di Amministrazione oppure anche tra i non soci;

n)           ratificare, nella prima seduta successiva, i provvedimenti di competenza del Consiglio adottati dal Presidente per motivi di necessità e di urgenza;

o)           assumere il personale strettamente necessario per la continuità della gestione non assicurata dai soci e comunque nei limiti consentiti dalle disponibilità previste dal bilancio;

p)           delegare compiti e funzioni ad uno o più componenti dell’Organo stesso;

q)           assumere ogni altra competenza non espressamente prevista nello statuto necessaria al buon funzionamento dell’associazione e che non sia riservata dallo statuto o dalla legge, all’Assemblea o ad altro organo sociale.

Art. 17 – Funzionamento dell’Organo di Amministrazione

1. L’Organo di Amministrazione è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti. Essi possono essere dichiarati decaduti, con apposita delibera assunta a maggioranza dal consiglio stesso, qualora si siano resi assenti ingiustificati alle riunioni dell’Organo di Amministrazione per tre volte consecutive. L’Organo di Amministrazione può essere revocato dall’Assemblea con delibera motivata assunta con la maggioranza dei due terzi (2/3) degli associati. L’Organo di amministrazione provvede alla sostituzione dei componenti decaduti o dimessi attraverso la nomina del primo tra i non eletti, e degli eventuali successivi secondo l’ordine delle preferenze ricevute, e, se non è possibile, il presidente convoca Assemblea per la nomina dei nuovi componenti. I componenti così nominati scadono con gli altri componenti. Il venir meno della maggioranza degli amministratori comporta la decadenza dell’Organo di Amministrazione che deve essere rinnovato.

2. L’Organo di Amministrazione è convocato, almeno 8 (otto) giorni* prima della riunione, mediante comunicazione inviata tramite lettera oppure inoltrata tramite mezzo anche elettronico che certifichi la ricezione della comunicazione da parte dei destinatari. In caso di urgenza la convocazione potrà essere fatta mediante invio di telegramma/PEC inoltrato almeno 2 (due) giorni** prima della data prevista per la riunione.

3. l’Organo di Amministrazione si riunisce, su convocazione del Presidente, almeno quattro volte l’anno o quando ne faccia richiesta almeno un terzo (1/3) dei componenti. In tale seconda ipotesi la riunione deve avvenire entro venti giorni dal ricevimento della richiesta.

4. Alle riunioni possono essere invitati a partecipare esperti esterni e rappresentanti di eventuali sezioni interne di lavoro senza diritto di voto.

5. Le riunioni dell’Organo di Amministrazione sono valide quando è presente la maggioranza dei suoi componenti eletti.

6. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del presidente.

7. Di ogni riunione dell’Organo di Amministrazione deve essere redatto il relativo verbale, sottoscritto dal Presidente e dal segretario all’uopo nominato, e trascritto nel libro delle riunioni dell’Organo di Amministrazione.

Art. 18 – Il presidente

1. Il presidente è eletto a maggioranza dei voti dall’organo di amministrazione tra i suoi componenti, dura in carica _quattro__ esercizi e può essere rieletto.

2. Il presidente:

•             ha la firma e la rappresentanza legale dell’Associazione nei confronti di terzi e in giudizio;

•             dà esecuzione alle delibere dell’Organo di Amministrazione;

•             può aprire e chiudere conti correnti bancari/postali ed è autorizzato a eseguire incassi e accettazione di donazioni di ogni natura a qualsiasi titolo da Pubbliche Amministrazioni, da Enti e da Privati, rilasciandone liberatorie quietanze;

•             ha la facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti attive e passive riguardanti l’Associazione davanti a qualsiasi Autorità Giudiziaria e Amministrativa;

•             convoca e presiede le riunioni dell’Assemblea e del consiglio direttivo;

•             sottoscrive tutti gli atti amministrativi compiuti dall’Associazione;

•             in caso di necessità e di urgenza assume i provvedimenti di competenza del consiglio direttivo, sottoponendoli a ratifica nella prima riunione successiva.

3. In caso di assenza, di impedimento o di cessazione le relative funzioni sono svolte dal Vice Presidente.

4. Di fronte ai soci, ai terzi ed a tutti i pubblici uffici, la firma del Vice Presidente fa piena prova dell’assenza per impedimento del Presidente.

Art. 19 – Il segretario

1. Il segretario verbalizza e sottoscrive le riunioni dell’Assemblea e dell’Organo di Amministrazione, gestisce la tenuta dei libri sociali nei limiti previsti dall’art. 22 comma 5.

Art. 20 – Organo di Controllo e Revisione Legale

1. L’Assemblea nomina l’Organo di Controllo, anche monocratico, al ricorrere dei requisiti previsti dalla Legge o, in mancanza di essi, qualora lo ritenga opportuno.

2. I componenti dell’Organo di Controllo, ai quali si applica l’art. 2399 del Codice civile, devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui al co. 2, art. 2397 del Codice civile. Nel caso di organo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

3. L’Organo di Controllo vigila sull’osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sulla adeguatezza dell’assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.

4. L’Organo di Controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell’osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed attesta che l’eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall’organo stesso. Le riunioni dell’Organo di Controllo sono validamente costituite quando è presente la maggioranza dei suoi componenti e le deliberazioni vengono prese a maggioranza dei presenti.

5. I componenti dell’Organo di Controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull’andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

6. Al superamento dei limiti di cui all’art. 31 del Codice del Terzo settore, la revisione legale dei conti è attribuita all’Organo di Controllo che in tal caso deve essere costituito da revisori legali iscritti nell’apposito registro, salvo il caso in cui l’Assemblea deliberi la nomina di un Revisore legale dei conti o una società di revisione iscritti nell’apposito registro.

Art. 21 – Organismo di mediazione

1. Tutte le eventuali controversie sociali che dovessero sorgere tra i soci ovvero tra questi e l’Associazione o i suoi Organi, saranno previamente devolute ad un Organismo di Mediazione, ai sensi e per gli effetti di cui al Decreto legislativo n. 28 del 04.03.2010. Il Regolamento di Mediazione e le indennità saranno quelle in vigore al momento dell’attivazione della procedura presso l’Organismo che verrà scelto, ad insindacabile discrezione della Parte attivante, tra quelli regolarmente accreditati presso il Ministero della Giustizia ed inseriti nel Registro degli Organismi di Mediazione ai sensi dell’art. 16 D.Lgs. 28/2010. Il preventivo effettivo esperimento del procedimento di mediazione ovvero di quello di negoziazione assistita costituirà condizione inderogabile di procedibilità per qualsiasi giudizio inerente la controversia. Nel caso in cui le predette procedure dovessero concludersi con esito negativo, le Parti potranno adire l’Autorità Giudiziaria ordinaria.

Art. 22 – Libri sociali

1. L’associazione ha l’obbligo di tenere i seguenti libri sociali:

a)           il libro degli associati;

b)           il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell’Assemblea;

c)           il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell’Organo di Amministrazione;

d)           il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell’Organo di Controllo e di eventuali altri organi sociali (se istituiti);

e)           il libro dei volontari associati contenente i nominativi degli associati che svolgono attività di volontariato non occasionale nell’ambito dell’associazione.

2. I libri di cui alle lettere a), b), c), e) sono tenuti a cura del consiglio direttivo. I libri di cui alla lettera d) sono tenuti a cura dell’organo a cui si riferiscono.

3. I verbali dell’Assemblea e dell’Organo di Amministrazione devono contenere la data, l’ordine del giorno, la descrizione della discussione di ogni punto all’ordine del giorno e i risultati di eventuali votazioni.

4. Ogni verbale deve essere firmato da presidente e dal segretario.

5.  Gli associati hanno diritto di esaminare i libri sociali previa richiesta motivata all’organo competente con preavviso di 15 giorni.

Art. 23 – Risorse economiche

1. Le entrate economiche dell’associazione sono rappresentate:

a)           quote sociali

b)           contributi pubblici;

c)           contributi privati;

d)           donazioni e lasciti testamentari non destinati ad incremento del patrimonio;

e)           rendite patrimoniali;

f)            fondi pervenuti da raccolte pubbliche effettuate occasionalmente, anche mediante offerta di beni di modico valore e di servizi;

g)           entrate derivanti dallo svolgimento di attività di interesse generale nelle modalità previste dall’art. 79, comma 2;

h)           altre entrate espressamente previste dalla legge;

i)            eventuali proventi da attività diverse nel rispetto dei limiti imposti dalla legge o dai regolamenti.

Art. 24 – Scritture contabili

1. L’Organo di Amministrazione gestisce le scritture contabili dell’associazione nel pieno rispetto di quanto prescritto dall’art. 13 e dall’art. 87 del D.lgs. n. 117/2017.

Art. 25 – Esercizio sociale

1. L’esercizio sociale inizia il 1° gennaio di ogni anno per terminare il 31 dicembre successivo.

2. Il bilancio consuntivo e la relazione di missione sono predisposti dall’Organo di Amministrazione e devono essere approvati dall’Assemblea entro 4 mesi dalla chiusura e depositati entro 6 mesi dalla chiusura dell’esercizio nel RUNTS.

3. Il bilancio consuntivo deve essere redatto in conformità all’art. 13 del D.lgs. 117/2017 e sue successive modifiche.

4. Se prevista, la relazione di missione deve rappresentare le poste di bilancio, l’andamento economico e gestionale dell’ente e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie. Inoltre deve documentare il carattere secondario e strumentale delle attività diverse, se svolte.

5. Nei medesimi termini di cui al comma 2, al superamento delle soglie di legge di cui all’art. 14 del Codice del Terzo settore, si prevede la predisposizione del bilancio sociale da parte dell’Organo di Amministrazione e l’approvazione da parte dell’Assemblea. Il bilancio sociale è redatto secondo le linee guida indicate con decreto dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali.

6. Il bilancio preventivo deve essere redatto in conformità del Decreto Ministeriale di cui all’art. 13 del D.lgs. 117/2017, qualora emanato, utilizzando lo stesso modello utilizzato per il bilancio consuntivo e deve contenere l’ammontare della quota sociale annua.

7. Al bilancio preventivo deve essere allegato il programma dell’attività dell’associazione per l’anno in corso, specificando per ogni attività le connessioni con le finalità e l’oggetto descritti nel presente statuto ed evidenziando i risultati attesi.

8. La bozza del bilancio preventivo e del programma di attività sono elaborati dall’Organo di Amministrazione e devono essere discussi e approvati dall’Assemblea.

Art. 26 – Divieto di distribuzione degli utili

1. L’associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve comunque denominate o capitale durante la propria vita ai sensi dell’art. 8 comma 2 del D.lgs. 117/2017.

2. Il patrimonio dell’associazione, comprensivo di ricavi, rendite, proventi e ogni altra eventuale tipologia di entrata è utilizzato per lo svolgimento dell’attività statutaria ai fini dell’esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Art. 27 – Devoluzione del patrimonio

1. In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere dell’Ufficio regionale del Registro Unico Nazionale del Terzo settore di cui all’art 45, comma 1, del d.lgs. 117/2017 qualora attivato, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge, ad altro Ente del Terzo settore individuato dall’Assemblea, che nomina il liquidatore, aventi analoga natura giuridica e analogo scopo. Nel caso l’Assemblea non individui l’ente cui devolvere il patrimonio residuo, il liquidatore provvederà a devolverlo alla Fondazione Italia Sociale a norma dell’art. 9, comma 1, del d.lgs. 117/2017.